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divieto di vendita immobile se indivisibile

Sospensione della vendita anche nell’ipotesi di indivisibilità del compendio immobiliare

Sospensione della vendita anche nell’ipotesi di indivisibilità del compendio immobiliare

La pronuncia in questione (ordinanza del Tribunale di Padova del 29/12/2016, testo in calce) trae origine da un caso di successione mortis causa che vede l’attore agire nei confronti dei coeredi al fine di ottenere la divisione del compendio ereditario.

Nel caso di specie il Giudice istruttore, dopo aver ritenuto il compendio non comodamente divisibile ai sensi dell’art 720 c.c. ed aver pronunciato sentenza non definitiva, disponeva, con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la vendita del compendio all’incanto.

L’ordinanza risultava palesemente lesiva dei diritti della soccombente la quale, impugnata la sentenza non definitiva e ottenuta una decisione favorevole, non avrebbe potuto porla in ecuzione ed ottenere in natura la parte di beni di cui aveva diritto: ciò poiché nelle more del giudizio di secondo grado, la prosecuzione del processo avanti al giudice di prime cure avrebbe condotto alla vendita all’asta del compendio immobiliare. La soccombente in primo grado avrebbe ottenuto unicamente la propria quota in denaro senza poter ottenere la porzione in natura. La posizione della parte in causa si presentava a priori irrimediabilmente compromessa.

Con istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza, sottolineando l’irrimediabile negazione del diritto ad un doppio grado di giudizio, la sostanziale abdicazione del principio sancito dall’art 718 c.c., la funzione di extrema ratio della vendita all’asta prevista dall’art 720 c.c., veniva adito il giudice di prime cure al fine di ottenere la sospensione della vendita.

In accoglimento della predetta istanza, il Tribunale di Padova con pronuncia del 29/12/2016 ordinava la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza con la quale era stata disposta la vendita del predetto compendio immobiliare. Si sottolinea che la sospensione è stata disposta fino al passaggio in giudicato della sentenza appellata.

Tale pronuncia assume notevole rilevanza se confrontata con il panorama giurisprudenziale attuale: non si è rivenuta alcuna pronuncia dello stesso tenore. Vi sono decisioni promananti dal giudice di legittimità le quali nella diversa ma sovrapponibile ipotesi di divisione con estrazione a sorte, in caso di porzioni uguali prevista dall’art 729 c.c., hanno affermato la necessaria sospensione del procedimento di scioglimento della comunione laddove fossero sorte contestazioni al progetto di divisione non risolte con sentenza passata in giudicato (vedasi Cass. n. 22435 del 01/10/2013, Cass. 18354 del 31/07/2013, Cass. n. 15163 del 28/10/2002).

Si precisa che la Corte di Appello di Venezia, adita a seguito dell’impugnazione della sentenza non definitiva, aveva ritenuto inammissibile l’istanza di sospensione della sentenza non definitiva (trattandosi di una pronuncia in materia di divisione la stessa ha natura dichiarativa/costitutiva, e pertanto, non ha efficacia esecutiva prima del suo passaggio in giudicato) e si era dichiarata incompetente a decidere sulla sospensione dell’ordinanza

Parimenti non era prospettabile la sospensione dell’ordinanza ai sensi dell’art 279 c.p.c. non essendovi accordo tra le parti.

Esaminando la ratio delle disposizioni codicistiche e riconoscendo il principio statuito dall’art 718 c.c. derogabile solo in presenza di un immobile non comodamente divisibile, dando altresì applicazione analogica a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (nel caso della divisione con estrazione a sorte) deve concludersi in tale senso: nell’ipotesi di sentenza che accerta l’indivisibilità di un compendio immobiliare nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione, si può procedere con la vendita di tale compendio solo a fronte del passaggio in giudicato della sentenza.

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